CIRCOLARE N. 226
Ai genitori scuola secondaria e primaria
E p.c
Ai docenti
Oggetto: apertura registro elettronico e valutazione finale A.S. 2019-2020
In occasione della riapertura dei registri elettronici dei docenti ai genitori dal 18 al 30 giugno si rende necessario illustrare quanto stabilito dall’ Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 relativa alla valutazione finale per l’anno scolastico 2019-2020.
Secondo questa O.M. nella valutazione finale i docenti dovranno prendere in considerazione sia quanto rilevato in presenza, sia durante il periodo della didattica a distanza; pertanto il periodo di valutazione finale, complessivamente, non si limita al II quadrimestre, ma è più ampio e considera anche i risultati raggiunti nel I quadrimestre, risultati obiettivi, proprio perché portatori di un apprendimento acquisito nel normale periodo scolastico (valutazione sommativa). A quest’ultimo si accompagna quindi il periodo di Didattica a distanza , che come vi è stato comunicato con precedente circolare, è valutato con i criteri deliberati dal Collegio docenti , organo competente a riguardo, che ha ritenuto di considerare, per tale fase, l’aspetto del processo dell’apprendimento di ogni alunno relativamente all’impegno alla partecipazione e alla puntualità nella restituzione dei compiti ( valutazione di tipo formativo).
In questa ultima fase finale dovendo esprimere un voto ( valutazione sommativa) per ogni disciplina, in ottemperanza all’O.M. del 16 maggio, il Collegio docenti si è espresso deliberando i criteri di massima della valutazione finale come di seguito:
la valutazione finale (che è orientata al miglioramento degli apprendimenti) terrà conto : di quanto svolto nel I quadrimestre, e relativa valutazione per materia, sia della didattica a distanza secondo quanto rilevato ad aprile e a maggio, considerando il livello di competenza raggiunto in DaD, (espresso in voto seconda la griglia dei criteri approvati a fine aprile) sia della votazione emergente dalla valutazione dell’ultimissimo periodo.
A partire dal 15 aprile e fino a maggio sono considerate le votazioni per disciplina ( o ambito nella scuola primaria) emergenti dagli elaborati di attività asincrona e di una interrogazione attività sincrona (solo classi 5^ primaria e tutte secondaria) che vanno a determinare, insieme al livello raggiunto in DaD, espresso in voto, l’innalzamento del voto del I quadrimestre di 1 decimo, fermo restando l’evidenza dell’impegno , dell’interesse e della puntualità nella restituzione dei compiti dimostrata nel periodo dalla didattica a distanza.
La determinazione non è però automatica e non è frutto di una media matematica, ma è il risultato di un bilanciamento fra i vari elementi della valutazione, e dei vari aspetti della stessa, alla luce dei criteri approvati dal collegio dei docenti.
L’andamento del percorso a distanza viene riportato anche nel giudizio sintetico finale nella scheda di valutazione.
Tale valutazione è applicata anche all’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, fermo restando quanto già comunicato con precedente circolare, relativamente alla valutazione finale complessiva che sostituisce l’esame di Stato, e a cui si rimanda.
L’alunno di classe terza della scuola secondaria di I grado deve comunque riportare, per essere promosso, in seguito alla valutazione finale che sostituisce l’esame, la votazione di almeno 6|10 (Ordinanza Ministeriale n.9 del 16 maggio 2020).
Secondo L’O.M. n.11/2020 sono ammessi alla classe successiva ( dalla classe 1^ primaria alla classe 2^ secondaria) anche gli alunni che hanno riportato insufficienze, le stesse sono registrate nel documento di valutazione. L’alunno in questo caso dovrà recuperare le carenze sia durante l’estate, sia nei periodi di recupero individuati dal Collegio docenti nel prossimo anno scolastico.
La non ammissione è prevista per i casi di mancata o sporadica frequenza già registrata e verbalizzata fin dal I quadrimestre che non presentino sufficienti elementi di valutazione.
Roma, 5 giugno 2020
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giuliana Atzeni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993