Visite: 1259

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

NELLA SCUOLA

 

Approvato con delibera n. 33 del CDI del 19/12/2022

 

Premessa

 

“Una politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l’azione e l’organizzazione all’interno della Scuola, l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un’indicazione e una dimostrazione tangibile dell’impegno della Scuola a fare qualcosa contro i comportamenti improntati sulla prepotenza”.

(Sharp e Smith, 1994).

 

bullismo schema azione 

 

 

 

La scuola ha un compito essenziale nel vigilare e nell’educare affinché questi fenomeni si sviluppino sempre meno, arrivando a lavorare perché si diffonda un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità della responsabilità collettiva.

 

Risulta pertanto prioritario per il nostro Istituto mettere in atto una serie di politiche preventive e di strategie d’intervento per contrastare condotte di bullismo e di cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento formativo-educativo, evitando azioni di carattere meramente punitivo.

Questo protocollo non vuole essere un approccio alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo alternativo alla prevenzione, ma complementare.

L’approccio della prevenzione resta di fondamentale importanza perché permette di far crescere la consapevolezza e mantenere alta l’attenzione sul tema nel contesto scolastico.

 

 

In riferimento all’attuale legislazione, il nostro Istituto decide pertanto di approcciarsi a tali fenomeni su due livelli:

 

 

 


A.  Prevenzione

B.  Procedura di intervento in caso di necessità 

 

Riferimenti normativi

 

  • Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (aggiornamento 2021)

 

  • la legge 20 agosto 2019, 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”,

 

  • Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017)

 

  • 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017; Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;

 

  • Protocollo d'Intesa per le scuole sull'uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei giovani e sulla prevenzione del cyberbullismo (E.R. ottobre 2016)

 

  • Dichiarazione dei diritti in Internet (28 luglio 2015)

 

  • Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

 

  • Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

 

  • Direttiva MIUR 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

 

  • Direttiva MIUR n. 1455/06; - D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”

 

- artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

 

  • 2043-2047-2048 Codice Civile; - regolamento d’Istituto.

 


Definizione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

 

Bullismo

Per bullismo si intende “l’insieme dei comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone in gruppo mettono in atto, ripetutamente, nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima” (Fonzi 1997). E’ caratterizzato da certe forme di abuso con le quali una persona tenta di esercitare un potere su un’altra persona (Linee guida del Consiglio d’Europa 18 novembre 2009).

Può manifestarsi con l’uso di soprannomi offensivi, di insulti verbali o scritti, escludendo la vittima da certe attività o forme di vita sociale, con aggressioni fisiche o angherie.

Si configura come fenomeno sociale estremamente complesso, riconducibile sia alla condotta dei singoli che di quella del gruppo dei pari quando sono presenti le seguenti caratteristiche:

  • Asimmetria di potere: squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce
  • Ripetizione nel tempo: i comportamenti aggressivi sono ripetuti nel tempo e non isolati
  • Intenzionalità: l’aggressività del bullo è pro-attiva e intenzionale, non reattiva. Esistono due forme di bullismo:

Bullismo diretto, in cui sono evidenti le prepotenze fisiche e/o verbale,

Bullismo indiretto, in cui il bullo (e l’eventuale gruppo di seguaci) non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendo dal gruppo dei pari (da feste, luoghi di aggregazione) diffondendo calunnie e pettegolezzi, isolando quindi socialmente.

Gli atti di bullismo possono essere di varia natura:

Fisico:atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.) danneggiamento di cose altrui, furto intenzionale

Verbale:manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false o offensive su un compagno, provocarlo, ecc.)

Relazionale:sociale (escludere da attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

 

Cosa non e’ BULLISMO

Riteniamo innanzitutto necessario sottolineare cosa non sia bullismo per evitare di attribuire etichette comportamentali indebite, poiché oggi si tende ad abusare di questo termine. Comprendere la differenza tra ciò che è bullismo e ciò che non lo è ci permette di sviluppare interventi che a scuola vadano nella giusta direzione. Per parlare di bullismo devono manifestarsi i comportamenti specificati nei precedenti punti.

Avere chiaro questo, fa sì che non venga confuso per bullismo quello che invece è solo scherzo o litigio.

Uno scherzo: nello scherzo l’intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l’altro.

 

Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e diventare un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

 

Reato: alcuni episodi (rapina ed estorsione art 628 c.p. e art 629 c.p., episodi di minacce e violenze per ottenere (o sottrarre) oggetti o somme di denaro, furti, minacce e attacchi con armi, coltelli, lesioni gravissime (art 582 c.p. – 585 c.p.) e lesioni guaribili in più di 40 giorni o che comportano una diminuzione permanente della funzionalità di un organo, ...) hanno una natura più severa; in questo caso sono dei veri e propri crimini e come tali vanno denunciati dal Dirigente Scolastico alle autorità e affrontati dalla POLIZIA e dal TRIBUNALE dei MINORI

 

  

Cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Legge 71, 29 maggio 2017).

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un’asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia dal bullismo per diversi elementi.

  • Squilibrio di potere:il mezzo elettronico non necessita di forza fisica o della sopraffazione psicologica della vittima; nel mondo virtuale lo sbilanciamento di potere è determinato dalla maggiore competenza nell’uso delle nuove tecnologie del cyberbullo.
  • Anonimato: l’aggressore sfrutta l’anonimato per attaccare direttamente la vittima verso la quale non è più necessaria la ripetizione nel tempo, poiché l’effetto valanga offerto

dalle nuove tecnologie può scatenare potenziali danni alle vittime anche senza la sua reiterazione nel tempo

  • De-responsabilizzazione: attraverso la rete non si comprende il confine tra lecito e illecito
  • Senza spazio e senza tempo:spesso la vittima subisce gli attacchi in momenti diversi della giornata, anche quando è difficile chiedere aiuto,un pubblico innumerevole può potenzialmente visionare il materiale online
  • Permanenza nel tempo: molti messaggi o immagini rimangono nel tempo, al di là di ogni volontà.

 

Rientrano nel Cyberbullismo:

  • Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
  • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi
  • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
  • Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, whatsApp, siti internet, ecc, di immagini, pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
  • Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
  • Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima.
  • Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
  • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Le Responsabilità

 

Premesso che, secondo il DIRITTO PENALE, è "imputabili chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Si specifica che non esiste un reato proprio di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

  • la diffamazione aggravata (art. 595/3 p.),
  • la violenza privata (art. 610 c.p.),
  • il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 U. privacy),
  • la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
  • l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
  • l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
  • molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

 

Invece, sono in genere associati al bullismo:

 

  • le percosse (art. 581 c.p.)
  • le lesioni (art. 582 c.p.)
  • l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato Dlgs 7/2016)
  • il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

 

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità, che in base alla normativa si identificano in:

  1. Culpa del bullo Minore; va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età, invece, è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice, che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).
  2. Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento

illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Va precisato, qualora gli atteggiamenti persecutori non dovessero cessare, si procede d'ufficio.

  1. Culpa in vigilando ed educando dei genitori, si applica l’articolo 2048 del codice Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti, infatti, per legge il minorenne non può rispondere, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono, pertanto, responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
  2. Culpa in vigilando e in organizzando della scuola: l’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova altresì applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, comma 2, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

 

  1. Prevenzione

 

Sottolineando l’importanza di un approccio integrato, che coinvolga tutti i soggetti in questione, per combattere il fenomeno delle prepotenze nell’ambito scolastico il nostro istituto ritiene importante un’educazione volta a sostenere il rispetto dell’altro e lo stare bene insieme.

A livello di scuola:

 

  • individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni presenti sul territorio
  • apertura sulla home page del sito dell’Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall’Istituto, di mettere a disposizione un indirizzo email per fare segnalazioni, ...
  • costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico
  • attività formative rivolte ai docenti sulla didattica cooperativa e la gestione dei segnali premonitori del fenomeno bullismo.
  • promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.
  • coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi
  •  pubblicizzazione del Protocollo
  • collaborazione sistematica tra le varie agenzie educative
  • collaborazione con le Forze dell’Ordine
  • individuazione di semplici regole comportamentali che tutti devono rispettare

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l’implementazione di uno sportello d’ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa, che ha, come elemento fondante, l’ascolto scevro da giudizio alcuno

A livello di classe:

 

  • Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
  • Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
  • Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education. 
  • Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali, progetti…) 
  • Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all’interno del gruppo classe.
  • Sviluppo della personalità degli alunni attraverso progetti basati sull’educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull’educazione ambientale, l'educazione alimentare e sull’educazione alla salute.

Gli interventi del nostro Istituto Comprensivo sono indirizzati sia alla promozione e allo sviluppo di competenze emotive, di valori legati a relazioni positive che creino un clima di classe che alla prevenzione della manifestazione dei comportamenti e dei conseguenti danni. La prevenzione sarà articolata su interventi di prevenzione universale (rivolta a tutti gli studenti prima che si manifestino i fenomeni), prevenzione selettiva (rivolta a gruppi che abbiano già manifestato disagio) e prevenzione indicata (con interventi mirati su soggetti specifici che sono stati coinvolti nei fenomeni) con il fine di evitare la cristallizzazione del fatto e la ripetizione dello stesso. Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico o al Referente i casi di bullismo e cyberbullismo di cui vengano a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifiche necessarie all’individuazione del bullo/cyber bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse.

  1. Procedura di intervento in caso di necessità.

 

 

Emergenza: perché intervenire?

 

 

 bullismo intervento 

 

 

L’Istituto si propone di dare piena attuazione alla recente normativa in materia di bullismo e cyberbullismo, con l'obiettivo di contrastare tali fenomeni in tutte le loro manifestazioni. Per questo motivo, oltre a progetti di prevenzione, l’Istituto attiva, a partire dall’a.s. 2022/23 un percorso di intervento, gestito da un team per le emergenze nel caso in cui un/una alunno/a dell’Istituto fosse oggetto o fosse a conoscenza di comportamenti illeciti configurabili come bullismo e/o cyber bullismo.

 

 

IL TEAM PER LE EMERGENZE DEL NOSTRO ISTITUTO

Dirigente scolastico

Referente d’Istituto per il bullismo e il cyberbullismo

Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

Animatore digitale

Funzione strumentale Bes

 


Fasi di intervento

bullismo fasi intervento

Le fasi che scandiscono il “Protocollo di gestione di emergenza” sono: la PRIMA

SEGNALAZIONE, l’ANALISI e la VALUTAZIONE APPROFONDITA, la GESTIONE DEL CASO ed il MONITORAGGIO.

 

 

 

LA SEGNALAZIONE

 

La prima segnalazione può essere effettuata da genitori, docenti, alunni, personale scolastico. Chiunque all’interno dell’Istituto venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyber bullismo compila il modulo di prima segnalazione appositamente predisposto dalla Scuola (Allegato 1), reperibile sul sito della Scuola alla sezione “CONTRASTO AL BULLISMO” e consegnarlo secondo le possibilità indicate:

 

ALUNNI

 

Via mail ai referenti bullismo/cyberbullismo o direttamente a scuola nell’apposito contenitore contrassegnato con il logo “NO al bullismo”situato all’ingresso

 

GENITORI

 

Via mail ai referenti bullismo/cyberbullismo o direttamente a scuola nell’apposito contenitore contrassegnato con il logo “NO al bullismo”situato all’ingresso

 

DOCENTI PERSONALE ATA

 

Via mail ai referenti bullismo/cyberbullismo o direttamente a scuola nell’apposito contenitore contrassegnato con il logo “NO al bullismo”situato all'ingresso

In questa prima fase è importante:

 

  • Agire in modo tempestivo (entro pochi giorni dall’accaduto), segnalando l'episodio al Dirigente o al referente per il bullismo e cyberbullismo o ad un componente del Team,
  • Collaborare con il Team Antibullismo per fornire elementi conoscitivi e la successiva valutazione approfondita della situazione,
  • Non intraprendere azioni individuali.

 

 

 

LA VALUTAZIONE APPROFONDITA

 

Alla prima segnalazione segue la raccolta di informazioni sull’accaduto e la valutazione approfondita, coordinata dal Referente e/o dal team per le emergenze. I docenti, il Referente e il team per le emergenze provvederanno a raccogliere informazioni nell’esercizio delle proprie funzioni per ricostruire i fatti: dovrà essere ricostruito cosa è successo, quando è successo, quante volte, dove, con quali modalità. Per fare questo verrà sondato il clima classe e gli alunni potranno essere chiamati ad un colloquio di gruppo e/o individuale con i docenti.

Non è un’indagine ma una fotografia di quanto accaduto che deve essere effettuata immediatamente al ricevimento della segnalazione. In questa fase l’adulto è un mediatore in un contesto neutro: è importante astenersi dal formulare giudizi in modo da ottenere una oggettiva raccolta di informazioni, libera da pregiudizi ed interpretazioni personali; per questo i colloqui verranno svolti sempre alla presenza di almeno due docenti nell’esercizio delle loro funzioni. I soggetti responsabili dell’analisi e della valutazione delle informazioni raccolte sono il Dirigente, il Referente bullismo/cyber bullismo, il Consiglio di classe/interclasse.

Per la raccolta e valutazione delle informazioni potrà essere utilizzato il modulo (Allegato n. 2.). Si ricorda che, per garantire il rispetto della privacy nei confronti dei soggetti coinvolti, tutte le informazioni raccolte devono essere trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.

LA DECISIONE

 

Il Team Antibullismo/per l’Emergenza, in base alle informazioni acquisite (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), procederà a definire il livello di priorità e le tipologie di intervento da eseguire:

 

 

LIVELLO DI RISCHIO

DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

LIVELLO DI RISCHIO

DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

LIVELLO DI RISCHIO

DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

Codice verde

Codice giallo

Codice rosso

Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe

Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della

rete se non ci sono risultati

Interventi di emergenza con il supporto della rete

 

  • approccio educativo con la classe;

 

-intervento individuale; gestione della relazione; comunicazione con la famiglia;

supporto intensivo a lungo termine e in rete con il territorio.

 

Codice verde la situazione deve essere affrontata, e monitorata, con interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo. Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per interventi mirati (es.supporto). Ad esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l’importanza del ruolo degli spettatori passivi.

 

 

 

 

 

 

Codice giallo Se i fatti sono configurabili come fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, ma non sussiste fattispecie di reato, il Dirigente informa i genitori o chi esercita la potestà dei ragazzi coinvolti e la situazione deve essere affrontata con interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia. Un primo obiettivo potrebbe essere quello adottato per il codice verde. Potrebbe essere svolto, inoltre, un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, da parte di professionisti esterni.

 

bullismo codice giallo

 

Codice Rosso (livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione) In caso di fenomeno di cyberbullismo informano anche sulla possibilità di richiedere la rimozione, l’oscuramento o il blocco dei contenuti offensivi ai gestori dei siti internet o social (o,in caso di esito negativo, al Garante della privacy). In questa fase verrà dato supporto alla vittima e alla sua famiglia nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, altri…). Verrà inoltre valutato con i genitori del bullo/cyberbullo l’intervento educativo e sanzionatorio. Nel corso del colloquio con i genitori dei soggetti coinvolti è opportuno redigere un verbale dell’incontro, sottoscritto dal Dirigente e dal Referente o dai docenti presenti, oltre che dai genitori.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti verrà valutata la possibilità di fare una segnalazione ai Servizi Sociali.

 

Successivamente viene convocato il Consiglio di Interclasse/Classe per analizzare i fatti e valutare il tipo di provvedimento disciplinare da adottare secondo la gravità (ad es. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; nonché per stabilire le modalità di intervento educativo da parte del personale scolastico sul gruppo classe. Se ritenuto opportuno può essere richiesto un sostegno alle risorse disponibili all’esterno della scuola. Viene valutata la possibilità di interventi educativi personalizzati aventi quali obiettivi lo sviluppo dell’empatia, dell’autocontrollo, l’aumento della positività, l’evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione e le modalità di attivazione degli stessi.

 

 

 

Nel caso in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino presumibilmente fattispecie di reato perseguibili d’ufficio, il Dirigente darà avvio alla procedura giudiziaria mediante denuncia scritta senza ritardo ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria. La comunicazione della denuncia ai genitori o a chi esercita la potestà sul minore presunto autore di un reato procedibile d’ufficio deve essere gestita in accordo con la Procura per il Tribunale dei minori.

La denuncia andrà effettuata anche nel caso in cui l’autore del presunto reato sia ignoto. Nel caso, invece, in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino presumibilmente fattispecie di reato perseguibili a querela della persona offesa, il Dirigente informerà prontamente i genitori o chi ha la rappresentanza del minore vittima, della possibilità di attivare un procedimento penale a carico dell’autore/i del reato mediante querela di parte e delle tutele concesse dall’art. 2 della legge 71/2017 contro atti di cyberbullismo.

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO

 

Ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare l’efficacia dell’intervento sia a breve che a lungo termine. E’ necessario prevedere momenti di follow up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di follow up con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si usa una MODULO DI MONITORAGGIO (Allegato 3)

 

 

 

Il presente Protocollo è stato elaborato dall’ insegnante Lettieri Autilia, referente bullismo del nostro Istituto ed è finalizzato ad elencare le azioni che deve intraprendere la Scuola per prevenire e gestire le situazioni di bullismo e di cyberbullismo.

I materiali qui raccolti sono tratti dai corsi di formazione sulle strategie antibullismo della Piattaforma e-learning Elisa del Ministero dell’Istruzione rivolta alla formazione dei docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze.

 

 

Torna su